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Autovelox SafeDrive. No alle multe automatiche artt. 172 e 173 del Codice della Strada.

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Il Ministero dell’Interno impartisce, con propria nota, delle disposizioni sull’utilizzo del dispositivo “Autovelox SafeDrive” per l’accertamento delle violazioni agli articoli 172 e 173 del Codice della Strada.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale, nella propria nota (Allegata), precisa l’utilizzo del dispositivo “Autovelox SafeDrive” per accertare le violazioni degli articoli 172 (uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini) e 173 (uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida) del Codice della Strada (CDS).

Si rammenta che il dispositivo in questione è di nuova generazione e che è in grado di rilevare automaticamente le infrazioni relative alla mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza e all’uso di dispositivi elettronici durante la guida, grazie a sistemi di imaging avanzato e algoritmi di intelligenza artificiale, fornendo alle forze di polizia prove fotografiche sulle violazioni del CDS. Tuttavia, non essendo omologato e approvato può essere solo di ausilio alle attività svolte dalle autorità competenti su strada (art. 12 CDS).

Il Ministero chiarisce, nella nota, che il dispositivo in questione può essere impiegato esclusivamente quale strumento di ausilio per il rilevamento preliminare di potenziali violazioni degli articoli del CDS sopra menzionati, poiché tali violazioni non rientrano tra quelle che possono essere accertate automaticamente a distanza. Più specificatamente, il dispositivo assolve ad una funzione di “selezione dei conducenti da sottoporre a controllo, ma a condizione che la violazione sia accertata direttamente dall’operatore di polizia stradale presente sul posto ove la stessa è stata commessa”. Da ciò discende che qualora le violazioni (mancato uso della cintura di sicurezza o utilizzo di determinati apparecchi durante la guida) venissero attestate dalle sole immagini acquisite dal dispositivo e non dall’agente sul posto, l’accertamento è da considerarsi illegittimo.

Inoltre, il Ministero chiarisce che la contestazione deve essere effettuata immediatamente, salvo i casi in cui ciò non sia materialmente possibile e che eventuali motivazioni che impediscono la contestazione immediata devono essere indicate nel verbale in maniera precisa, esaustiva e concreta e non riportando formule generiche e con carattere di sistematicità.

MINISTERO DELL’INTERNO – AUTOVELOX SAFEDRIVE