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Bonus 200 euro. Chiarimenti: a chi spetta e come ottenerlo categoria per categoria.

Scritto da: Confcommercio Siena Commenti disabilitati su Bonus 200 euro. Chiarimenti: a chi spetta e come ottenerlo categoria per categoria.

Il Decreto Legge 17/05/2022 n. 50 introduce la misura a sostegno dei consumatori di una indennità una tantum di € 200,00.

Possono accedere al beneficio:

  • > lavoratori dipendenti, tra cui anche docenti e personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) precari, con incarico annuale il cui contratto scade il 31 agosto;
  • > pensionati, ovvero titolari di uno o più trattamenti pensionistici come l’assegno sociale, pensione d’invalidità civile, pensione di reversibilità o trattamenti di accompagnamento alla pensione. Il bonus 200 euro spetta per un solo trattamento e perciò verrà erogato una sola volta;
  • > disoccupati (beneficiari di NASpI o DIS-COLL e Disoccupazione Agricola);
  • > percettori del reddito di cittadinanza (RdC);
  • > lavoratori stagionali;
  • > lavoratori dello spettacolo;
  • > lavoratori domestici, come colf e badanti;
  • > lavoratori autonomi;
  • > lavoratori autonomi senza Partita IVA;
  • > incaricati alle vendite a domicilio

Devono possedere i seguenti requisiti:

  • > rientrare in una delle categorie dei Beneficiari;
  • > essere in possesso di un reddito lordo annuo fino a 35.000 €
  • > i lavoratori dipendenti devono aver beneficiato nel primo quadrimestre 2022 dell’esonero dell’0,80% dell’aliquota contributiva IVS

Per i lavoratori dipendenti il bonus viene riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro in busta paga relativa al mese di luglio 2022, previa presentazione di una apposita dichiarazione.

Per i pensionati il bonus verrà riconosciuto automaticamente dall’INPS con la mensilità di luglio 2022.

Per disoccupati, percettori di NASPI e DIS-COLL, di indennità di disoccupazione agricola (nel corso del 2022 di competenza del 2021), per nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, per lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una indennità previste dall’art. 10, commi da 1 a 9 del DL bn. 73/2021 (indennità connesse all’emergenza COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo ecc.)  verrà riconosciuta direttamente dall’INPS successivamente alla mensilità di luglio2022, in quanto l’Istituto attenderà l’invio delle denunce da parte dei datori di lavoro, per verificare che per questi soggetti non sia già stato erogato dal datore di lavoro.

Il bonus verrà riconosciuto dall’INPS previa apposita domanda, che può essere presentata presso gli istituti di Patronato, per:

  • > i lavoratori domestici che abbiano in essere rapporti di lavoro alla data del 18/05/2022,
  • > ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18/05/2022
  • > ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 50 giornate
  • > ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati
  • > ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, con almeno un accredito di contributo mensile ed essere iscritti alla data del 18/05/2022 alla Gestione Separata INPS
  • > agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell’anno 2021 non superiore a € 5000,00, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18/05/2022 alla Gestione Separata INPS.

Per maggiori informazioni e chiarimenti:

Vittoria Bruscagin: 0577.248873 – vbruscagin@confcommercio.siena.it