
C’è la data! Saldi di fine stagione invernali al via il 4 Gennaio 2025. Stop il 4 Marzo 2025.
Con Delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana, n. 1354 del 18/11/2024 è stata individuata come data di inizio dei SALDI DI FINE STAGIONE INVERNALI il 4 GENNAIO 2025 e come data di termine dei Saldi Fine stagione invernali, il 60° giorno dalla data di inizio, quindi il 4 MARZO 2025.
Sono pertanto vietate le vendite promozionali a partire dal 4 DICEMBRE 2024
ATTENZIONE: dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore anche le disposizioni del D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che apporta modifiche importanti alla Disciplina del Codice del Consumo. All’art1 comma 2 del suinidicato Decreto, si stabilisce che “OGNI ANNUNCIO DI RIDUZIONE DI PREZZO DEVE INDICARE ANCHE IL PREZZO PRECEDENTE”. Per “PREZZO PRECEDENTE” si intende il prezzo più basso praticato nei 30 gg precedenti alla data di avvio dell’iniziativa promozionale.
Dal 1° luglio 2023, ogni annuncio di riduzione dei prezzi (Sconti, Black Friday, vendite straordinarie, quali Promozioni, Saldi, Vendite di Liquidazione), il venditore, sia nei canali on line che offline (questa è una importante novità) dovrà:
- ✔️ indicare il prezzo DI VENDITA, applicato ai consumatori, 30 gg prima dell’avvio dell’iniziativa di sconto;
- ✔️ indicare lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.
N.B. Quando la riduzione di prezzo aumenta progressivamente (per esempio durante i saldi) il prezzo precedente, da indicare sui cartellini, è quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti alla prima riduzione del prezzo;
- ✔️ per le riduzioni successive, il prezzo precedente, da indicare, è il prezzo senza la riduzione, anteriore alla prima applicazione dello sconto.
In sintesi: quando gli sconti applicati, diventano via via più alti, come di solito accade durante i saldi, il prezzo di partenza indicato è quello riferito ai 30 gg antecedenti all’avviso dei saldi.
Si ricorda che non c’è più obbligo di indicare il prezzo al netto dello sconto, anche se suggerito, per una lettura più agevole da parte dei consumatori.
Stesse modalità si applicano anche alle vendite promozionali.
La violazione di queste disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3000,00.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il personale delle nostre sedi di territoriali o presso la sede provinciale.
Elena Lapadula: 0577.248856 – elapadula@confcommercio.siena.it.
