
Controlli a tappeto agli impianti di messa a terra: vi invitiamo a fare molta attenzione!
Confcommercio Siena mette in guardia le aziende di Siena e Provincia contro possibili tentativi di truffa dopo aver ricevuto da alcune imprese associate la segnalazione di “visite a tappeto” per i controlli agli impianti di messa a terra da parte di soggetti che dichiarano di essere stati incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico oppure di essere funzionari ministeriali, quando in realtà trattasi di venditori di aziende private interessati a concludere un contratto di “verifica della messa a terra” non esitando a paventare responsabilità penali e sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro.
Confcommercio Siena invita perciò tutte le aziende del territorio a prestare la massima attenzione.
Confcommercio Siena ci tiene inoltre a sottolineare di non aver dato mandato ad alcuno, libero professionista piuttosto che azienda privata, di effettuare un controllo a tappeto degli impianti di messa a terra delle aziende di Siena e Provincia.
L’obbligo di legge esiste ma, prima di sottoscrivere un qualsiasi contratto, esortiamo le aziende del territorio a verificarne la reale necessità contattando Noemi Lanini, Responsabile Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, la quale saprà suggerirvi il da farsi.
A tale proposito è utile ricordare che il 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il D.P.R. 462/01 per il quale è fatto obbligo, per qualsiasi tipo di attività al cui interno vi sia almeno la presenza di un lavoratore, di verificare periodicamente (2 o 5 anni a seconda della tipologia dell’impianto elettrico) tutti gli impianti di messa a terra degli impianti elettrici.
Si faccia attenzione: è considerato “lavoratore” una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione ed tutti i soci di società di persone o capitali.
Le suddette verifiche periodiche possono essere eseguite solamente da Organismi aventi abilitazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica e a lui solo è affidata la responsabilità legale della mancata effettuazione delle stesse.
L’inosservanza degli obblighi sanciti dal DPR 462/01 sono sanzionabili dagli Organismi di Vigilanza (ASL, ARPA) con un’ammenda amministrativa (da 1.000 a 4.800 euro) e una sanzione penale (da 2 a 4 mesi di reclusione).
Per approfondimenti consigliamo di rivolgersi a:
Noemi Lanini: 0577.248816 – nlanini@confcommercio.siena.it