
Cura Italia: misure a sostegno della liquidità.
Per informazioni, chiarimenti e assistenza tecnica:
Giuliana Fusi: 0577.248854 – gfusi@confcommercio.siena.it
Lucia Valenti: 0577.248805 – lvalenti@confcommercio.siena.it
Cristiano Ciardiello: 366.5739888 – cciardiello@confcommercio.siena.it
Art.49 – Fondo centrale di garanzia PMI
Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa per i prestiti concessi alle PMI, sono previste misure per facilitare l’accesso al credito delle PMI per il tramite della garanzia rilasciata da Consorzi di Garanzia (disposizioni operative in Toscana).
- > sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- > per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- > per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- > l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro.
Art. 54 – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
Il Fondo Gasparrini è un fondo istituito per offrire aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, a causa della perdita del lavoro o dell’insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare – tra le cause è inserita l’emergenza da epidemia di COVID-19. Il Fondo finanzia la sospensione delle rate dei contratti di mutuo per l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, in deroga al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa:
- > l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19;
- > Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
- > Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospendere il pagamento delle rate (comma 476 Legge 244/2007), presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.
In sostanza tutti gli affidamenti a revoca accordati alle PMI ed esistenti alla data del 29 febbraio 2020 non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.
In sostanza i fidi di conto, i finanziamenti di anticipo su effetti o finanziamenti all’import/export – ovvero tutti gli affidamenti a breve termine con scadenza prima del 30 di settembre 2020 sono prorogati fino al 30 settembre 2020.
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La comunicazione delle imprese agli Enti Finanziatori è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Possono beneficiare delle misure Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.