
Decreto Legge 24-3-2022 – n. 24: sintesi delle misure previste a seguito della cessazione dello stato di emergenza.
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ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA.
Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2 fino all’accertamento della guarigione.
Dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con circolare del Ministero della salute saranno definite le modalità attuative.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.
Dal 1° aprile 2022 fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonchè per gli eventi e le competizioni sportivi.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli precedentemente elencati e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Fino al 30 aprile 2022 in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
- I titolari o i gestori dei servizi e delle attività precedentemente elencate sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni
ATTIVITÀ SENZA GREEN PASS, SIA BASE CHE RAFFORZATO.
Da venerdì primo aprile cambieranno le regole per accedere alle attività per cui, fino al 31 marzo, è richiesto il green pass base o rafforzato. Dal 1° aprile non servirà più né il green pass base, né quello rafforzato, per le seguenti attività:
- accesso a negozi e attività commerciali;
- accesso a servizi alla persona;
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari;
- trasporto pubblico locale, come metropolitane autobus o tram;
- servizi di ristorazione all’aperto da qualsiasi esercizio;
- alberghi e altre strutture ricettive (tranne che per i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi ai clienti ivi non alloggiati, per i quali è necessario il green pass base);
- musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
- sagre e fiere, per le quali viene quindi anche soppressa la disposizione (D.L. 52/2021, art. 9-bis.1, comma 3, terzo e quarto periodo) che prevede, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, l’obbligo per gli organizzatori di informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso del green pass rafforzato per l’accesso all’evento e, di conseguenza, è stata soppressa anche la relativa sanzione.
ATTIVITÀ CONSENTITE CON GREEN PASS BASE.
Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
ATTIVITÀ CONSENTITE CON GREEN PASS RAFFORZATO.
Dal 1° aprile 2022 fino al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonchè spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonchè eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
LUOGHI DI LAVORO.
Dal 1° aprile 2022 fino al 30 aprile 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro permane l’obbligo di possedere e esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.
Decade quindi dalla data indicata l’obbligo di green pass rafforzato per gli ultra 50enni per l’accesso ai luoghi di lavoro.
SANZIONI
Dal 1° aprile 2022, in caso di violazione delle seguenti disposizioni del D.L. 52/2021:
- sulle certificazioni verdi per i soggetti provenienti da Stati esteri (art. 9, commi 9-bis e 9-ter);
- sul possesso del green pass base (art. 9-bis) e green pass rafforzato (art. 9-bis.1);
- sull’autosorveglianza (10-ter, comma 2);
- sull’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 10-quater);
- delle ordinanze sulle limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 10-bis, comma 1, lett. b);
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni a partire dalla terza violazione, commessa in giornata diversa, dell’obbligo di verifica, da parte di titolari o gestori, del rispetto delle disposizioni sulle certificazioni verdi per l’accesso a determinati servizi e attività.
Dopo una violazione delle disposizioni relative al possesso del green pass rafforzato per accesso ad attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e in caso di partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso – di cui al nuovo art. 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g) – si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.