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Decreto Legge 24-3-2022 – n. 24: sintesi delle misure previste a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

Scritto da: Confcommercio Siena Commenti disabilitati su Decreto Legge 24-3-2022 – n. 24: sintesi delle misure previste a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

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ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA.

Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento  per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto  risultate  positive al SARS-CoV-2 fino all’accertamento della guarigione.

Dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti  con  soggetti  confermati  positivi  al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza,  consistente nell’obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla  data  dell’ultimo  contatto stretto  con  soggetti  confermati  positivi  al  SARS-CoV-2   e   di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la  rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati  a  ciò  abilitati,  alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della salute saranno definite le modalità attuative.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

Dal 1° aprile 2022 fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti   a   servizi   di   trasporto interregionale;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di  trasporto  di  persone,  ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o periodico su un percorso che collega più di due  regioni  ed  aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale  o regionale;
  7. mezzi di trasporto scolastico  dedicato  agli  studenti  di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie,  qualora utilizzate con la chiusura  delle  cupole  paravento,  con  finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al  pubblico  che  si  svolgono  al chiuso  o  all’aperto  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,  sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in altri locali assimilati, nonchè per gli  eventi  e  le  competizioni sportivi.

Fino al 30 aprile  2022  in tutti i luoghi al  chiuso  diversi  da quelli precedentemente elencati e con esclusione delle  abitazioni  private, è fatto obbligo,  sull’intero  territorio  nazionale,  di  indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  L’obbligo non  sussiste  quando,  per  le caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia garantito  in  modo  continuativo   l’isolamento   da   persone   non conviventi.

Fino al 30 aprile  2022  in sale da ballo,  discoteche  e  locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie  respiratorie,  ad  eccezione  del  momento  del ballo.

Non hanno l’obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare  con  una persona  con  disabilità  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

  • I titolari o i gestori dei servizi e delle attività precedentemente elencate sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni

ATTIVITÀ SENZA GREEN PASS, SIA BASE CHE RAFFORZATO.

Da venerdì primo aprile cambieranno le regole per accedere alle attività per cui, fino al 31 marzo, è richiesto il green pass base o rafforzato. Dal 1° aprile non servirà più né il green pass base, né quello rafforzato, per le seguenti attività:

  1. accesso a negozi e attività commerciali;
  2. accesso a servizi alla persona;
  3. pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari;
  4. trasporto pubblico locale, come metropolitane autobus o tram;
  5. servizi di ristorazione all’aperto da qualsiasi esercizio;
  6. alberghi e altre strutture ricettive (tranne che per i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi ai clienti ivi non alloggiati, per i quali è necessario il green pass base);
  7. musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  8. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  9. impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  10. partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
  11. sagre e fiere, per le quali viene quindi anche soppressa la disposizione (D.L. 52/2021, art. 9-bis.1, comma 3, terzo e quarto periodo) che prevede, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, l’obbligo per gli organizzatori di informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso del green pass rafforzato per l’accesso all’evento e, di conseguenza, è stata soppressa anche la relativa sanzione.

ATTIVITÀ CONSENTITE CON GREEN PASS BASE.

Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente   ai   soggetti   muniti   di   una   delle certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test, cosiddetto  green  pass  base,  l’accesso  ai  seguenti   servizi   e attività:

  1. mense e catering continuativo su base contrattuale;
  2. servizi di ristorazione svolti  al  banco  o  al  tavolo,  al chiuso,  da  qualsiasi  esercizio,  ad  eccezione  dei   servizi   di ristorazione all’interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  3. concorsi pubblici;
  4. corsi di formazione pubblici e privati
  5. colloqui visivi in presenza con i detenuti e  gli  internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  6. partecipazione del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si svolgono all’aperto.
  7. aeromobili adibiti a  servizi  commerciali  di  trasporto  di persone;
  8. navi e   traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i  collegamenti marittimi  nello  Stretto  di  Messina  e  di  quelli  impiegati  nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
  9. treni impiegati  nei  servizi   di   trasporto   ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta Velocità;
  10. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o periodico su un percorso che collega più di due  regioni  ed  aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

ATTIVITÀ CONSENTITE CON GREEN PASS RAFFORZATO.

Dal 1° aprile 2022 fino al 30 aprile  2022   è consentito  esclusivamente ai soggetti  in  possesso  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto   green   pass   rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. piscine, centri natatori, palestre, sport  di  squadra  e  di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonchè spazi  adibiti  a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori  delle  persone  non  autosufficienti  in  ragione dell’età o di disabilità;
  2. convegni e congressi;
  3. centri culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  per   le attività che si svolgono al  chiuso  e  con  esclusione  dei  centri educativi per l’infanzia, compresi i centri  estivi,  e  le  relative attività di ristorazione;
  4. feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonchè eventi a queste assimilati  che si svolgono al chiuso;
  5. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  6. attività che abbiano luogo in sale da  ballo,  discoteche  e locali assimilati;
  7. partecipazione del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si svolgono al chiuso.

LUOGHI DI LAVORO.

Dal 1° aprile 2022 fino al 30 aprile  2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro permane l’obbligo di possedere e esibire una delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da  vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

Decade quindi dalla data indicata l’obbligo di green pass rafforzato per gli ultra 50enni per l’accesso ai luoghi di lavoro.

SANZIONI

Dal 1° aprile 2022, in caso di violazione delle seguenti disposizioni del D.L. 52/2021:

  1. sulle certificazioni verdi per i soggetti provenienti da Stati esteri (art. 9, commi 9-bis e 9-ter);
  2. sul possesso del green pass base (art. 9-bis) e green pass rafforzato (art. 9-bis.1);
  3. sull’autosorveglianza (10-ter, comma 2);
  4. sull’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 10-quater);
  5. delle ordinanze sulle limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 10-bis, comma 1, lett. b);

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni a partire dalla terza violazione, commessa in giornata diversa, dell’obbligo di verifica, da parte di titolari o gestori, del rispetto delle disposizioni sulle certificazioni verdi per l’accesso a determinati servizi e attività.

Dopo una violazione delle disposizioni relative al possesso del green pass rafforzato per accesso ad attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e in caso di partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso – di cui al nuovo art. 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g) – si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.