
Divieto di commercializzazione dei sacchetti per frutta e verdura
Divieto dal 1° Gennaio 2018 dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi.
Divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili; introdotto lo stop graduale dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità.
Confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori a certi spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maniglia esterna, 100 micron per quelli a uso non alimentare sempre con maniglia esterna) e introdotto il divieto di cessione gratuita degli stessi (c.d. pricing).
Confermata anche la libera circolazione (sempre a pagamento) per i sacchetti biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13423: 2002 e il quadro sanzionatorio (la competenza delle sanzioni passa dalle CCIAA alle Province).