
Per meglio orientarsi: domande e risposte sull’obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro.
DOMANDE E RISPOSTE SULL’OBBLIGO DI GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO.
Sportello Impresa Sicura di Confcommercio Siena in collaborazione con la Camera di Commercio Arezzo-Siena.
Il Decreto Legge n.127 del 21\09\2021 stabilisce che è fatto obbligo a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (“green pass”) per accedere ai luoghi di lavoro.
Cosa è il green pass?
Il Green pass è una certificazione digitale e\o cartacea che contiene un codice a barre (QR Code) emesso nei casi sotto riportati:
- > Avvenuta vaccinazione con validità 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale D.L. 23 luglio 2021 105 convertito con L. 16 settembre 2021 n.126 – art. 4 comma 3 lett. e) punto 02 punto 1
- > Esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare (la validità del tampone è di 48 ore dall’esecuzione per quello antigenico rapido e di 72 ore dall’esecuzione per quello molecolare.)
- > Guarigione dall’infezione COVID con validità 12 mesi dalla guarigione decreto legge 21 settembre 2021 n.127 – art. 5 comma 1 lett. d)
Quali sono i soggetti esclusi?
Sono esclusi dai soggetti obbligati al possesso del Green Pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute.
Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Da quando sarà obbligatorio il controllo del green pass e fino a quando?
Il possesso e l’esibizione del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro sarà obbligatorio dal 15 Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021, data attuale della cessazione dello stato di emergenza.
Quali soggetti sono obbligati a possedere e esibire il green pass?
L’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass fa riferimento a tutti i lavoratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni. Pertanto sono ricompresi anche lavoratori autonomi, soci lavoratori di società, dipendenti, lavoratori interinali, tirocini, lavoratori domestici, professionisti, ecc.
A chi spetta l’onere economico del tampone?
La norma pone a carico del soggetto obbligato (quindi il lavoratore) l’onere economico della esecuzione del tampone, posto quale requisito di legge per l’accesso al lavoro.
Sarà violata la mia privacy?
La verifica della validità e integrità della certificazione sarà effettuata nel rispetto dell’integrale Regolamento Privacy GDPR 2016/676 con divieto di divulgare, conservare e utilizzare in alcun modo i dati delle persone che saranno soggette a verifica. In egual modo non potranno essere conservati dati relativi alla scadenza del Green Pass e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.
Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori?
Ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- > l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- > per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
Quali sono i provvedimenti\sanzioni per il lavoratore?
Qualora il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:
a) in caso di accertamento svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici:
il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In caso di controlli esclusivamente automatici, per l’eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di green pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (ad esempio l’ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all’interessato, anche con semplice mail, l’assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all’applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.
b) nel caso in cui l’accertamento sia svolto dopo l’accesso alla sede, a tappeto o a campione:
il dirigente che ha svolto l’accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio
Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.
È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
Cosa devo fare come azienda per non violare la normativa del DL n.127 del 21\09\2021?
Dovrò predisporre una procedura covid con relativa integrazione sul green pass contenente i vari allegati richiesti dalla normativa.
Che cosa è necessario fare?
Innanzitutto è necessario aggiornare la “Procedura Covid” con le integrazioni in ambito “Green Pass” oppure, nel caso in cui la procedura non sia ancora stata disposta, predisporre l’intera procedura
Che cosa è necessario fare per la sicurezza nei luoghi di lavoro?
Ricordiamo che per le aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Dlgs 81\08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro la “Procedura Covid” presuppone la presenza in azienda del DVR, ovvero del “Documento Valutazione Rischi” in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Che cosa è necessario fare per la privacy?
L’incaricato dal datore di lavoro al controllo del green pass, che ai sensi del GDPR dovrà considerarsi un autorizzato al trattamento da parte di quest’ultimo, dovrà ricevere precise istruzioni sui limiti a cui il trattamento dei dati contenuti nel Green pass è soggetto.
Il datore di lavoro dovrà formalizzare un atto di designazione ad “incaricato del trattamento dei dati personali di controllo della certificazione Verde Covid” del green pass. L’atto potrà essere un unico documento con quello di incarico formale previsto dal decreto ed indicherà anche le modalità attuative concrete con cui l’incaricato dovrà effettuare la verifica.
Provvedere all’aggiornamento dei documenti privacy in uso, quali il registro dei trattamenti e l’informativa privacy per dipendenti, redigendone una nuova da porre in prossimità del luogo in cui l’incaricato effettua la verifica.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?
No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.
L’obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui “sede lavorativa” è collocata all’aperto?
Sì. L’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso.
Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?
Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.
I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?
Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane. È possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.
I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?
I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. Del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
Come possiamo aiutarti?
Qualora tu non sia in possesso dei documenti sopra menzionati (procedura covid, aggiornamento procedura covid, DVR, Sistema privacy) contattaci per avere prontamente una consulenza e assistenza tecnica finalizzata a regolarizzare la tua posizione.
SIENA
0577.248811 – info@confcommercio.siena.it
Addetta Salute e Sicurezza Noemi Lanini 0577.248816
Responsabile Privacy Claudia Marcucci 0577.248820
ABBADIA SAN SALVATORE – 0577.778124
CHIANCIANO TERME – 0578.61333
MONTALCINO – 0577.849254
MONTEPULCIANO – 0578.717509
POGGIBONSI – 0577.936230
SAN GIMIGNANO – 0577.941896
SINALUNGA – 0577.679813