
Green Pass rafforzato: domande e risposte sul Green Pass rafforzato nei luoghi di lavoro.
DOMANDE E RISPOSTE GREEN PASS RAFFORZATO NEI LUOGHI DI LAVORO
- COSA CAMBIA DAL 15 DI FEBBRAIO 2022?
Il DL n.1 del 7\1\2022 ha predisposto dal 15 di Febbraio l’obbligo per tutti i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni di avere ed esibire il green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro
- CHE DIFFERENZA C’E’ TRA GREEN PASS BASE E RAFFORZATO?
Per Green Pass base si intende la Certificazione verde COVID-19 per:
- Vaccinazione
- Guarigione
- Test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
Per Green Pass rafforzato si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per:
- Vaccinazione
- Guarigione
Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
- COME SI DEVE COMPORTARE UN LAVORATORE CHE NON PUO’ VACCINARSI PER MOTIVI DI SALUTE CON PIU’ DI 50 ANNI?
Anche con questo provvedimento restano valide le esenzioni per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
- COSA SI INTENDE CON “LAVORATORE CHE HA COMPIUTO 50 ANNI”?
Si fa riferimento ai lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione fermo restando il termine del 15 giugno 2022.
- FINO A QUANDO SARA’ RICHIESTO IL GREEN PASS RAFFORZATO PER QUESTI LAVORATORI?
La normativa relativa al possesso e l’esibizione del green pass base e del green pass rafforzato nei luoghi di lavoro per i soggetti sopra indicati sarà valida fino al 15 Giugno 2022.
- COME MI DEVO COMPORTARE CON SOGGETTI CHE ENTRANO IN AZIENDA CON PIU’ DI 50 ANNI PER MOTIVI LAVORATIVI?
Anche ai soggetti con più di 50 anni che entrano in azienda per motivi lavorativi sarà richiesto il green pass rafforzato. Con soggetti diversi dai lavoratori che entrano in azienda per motivi lavorativi si pensa quindi ai corrieri, fornitori esterni, tecnici professionisti, ditta di pulizie esterna ecc….
- QUALI LAVORATORI SONO RICOMPRESI NELLA NORMATIVA?
Nella normativa sono ricompresi lavoratori autonomi, soci lavoratori di società, titolari, dipendenti, lavoratori interinali, tirocini, lavoratori domestici, professionisti, e anche a tutti i lavoratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni che abbiamo compiuto 50 anni e a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione fermo restando il termine del 15 giugno 2022.
- QUINDI COSA PREVEDE IN GENERALE LA NORMATIVA RELATIVA AL GREEN PASS BASE E AL SUPER GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO?
Il Decreto Legge n.127 del 21\09\2021 stabilisce che (dal 15 ottobre 2021) è fatto obbligo a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 “GREEN PASS BASE” per accedere ai luoghi di lavoro. Il Decreto Legge D.L. 7\1\22 n.1 si aggiunge alla precedente normativa e implementa la stessa stabilendo che è fatto obbligo ai lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione fermo restando il termine del 15 giugno 2022 di possedere e mostrare al datore di lavoro, o al lavoratore dallo stesso delegato, il “GREEN PASS RAFFORZATO” per accedere ai luoghi di lavoro.
- COSA DEVO FARE COME AZIENDA PER NON VIOLARE LA NORMATIVA DEL DL N.1 DEL 7 GENNAIO 2022?
Innanzitutto è necessario aggiornare la “Procedura Covid” con le integrazioni in ambito “Green Pass” oppure, nel caso in cui la procedura non sia ancora stata disposta, predisporre l’intera procedura.
- CHE COSA È NECESSARIO FARE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO?
Ricordiamo che per le aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Dlgs 81\08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro la “Procedura Covid” presuppone la presenza in azienda del DVR, ovvero del “Documento Valutazione Rischi” in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- CHE COSA È NECESSARIO FARE PER LA PRIVACY?
L’incaricato dal datore di lavoro al controllo del green pass, che ai sensi del GDPR dovrà considerarsi un autorizzato al trattamento da parte di quest’ultimo, dovrà ricevere precise istruzioni sui limiti a cui il trattamento dei dati contenuti nel Green pass è soggetto.
Il datore di lavoro dovrà formalizzare un atto di designazione ad “incaricato del trattamento dei dati personali di controllo della certificazione Verde Covid” del green pass. L’atto potrà essere un unico documento con quello di incarico formale previsto dal decreto ed indicherà anche le modalità attuative concrete con cui l’incaricato dovrà effettuare la verifica.
- COME POSSIAMO AIUTARTI?
Qualora tu non sia in possesso dei documenti sopra menzionati (procedura covid, aggiornamento procedura covid, DVR, Sistema privacy) contattaci per avere prontamente una consulenza e assistenza tecnica finalizzata a regolarizzare la tua posizione.
SIENA
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Addetta Salute e Sicurezza Noemi Lanini 0577.248816
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