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NUOVI VOUCHER

Con il D.L. 50-2017, così come modificato dalla Legge di conversione n. 96 del 21/06/2017, è stata introdotta una nuova tipologia contrattuale, le “Prestazioni Occasionali”, che vanno a sostituire i vecchi VOUCHER.  L’INPS con circolare n. 107/2017 fornisce le indicazioni operative per l’utilizzo e la gestione di queste nuove prestazioni occasionali.

Di seguito vi segnaliamo le importanti novità:

Contratto di prestazione occasionale

Il rapporto tra datore di lavoro (d’ora in poi: utilizzatore) e lavoratore (d’ora in poi: prestatore) viene avviato e gestito tramite una piattaforma informatica INPS.
La disciplina differisce a seconda che l’utilizzo avvenga nell’ambito dello svolgimento di un’attività professionale o di impresa, oppure da parte di una persona fisica. Nel primo caso, viene posto in essere un contratto di prestazione occasionale; nel secondo, si utilizza il c.d. “libretto famiglia” (art. 54 bis DL 50/2017 conv. in L. 96/2017; Circ. INPS 5 luglio 2017 n. 107).

Campo di applicazione

Possono stipulare il contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che hanno fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato. La possibilità di ricorrere alla prestazione occasionale è esclusa:
– quando l’utilizzatore ha in corso o ha cessato da meno di 6 mesi, con il medesimo prestatore, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
– nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

– per le imprese dell’edilizia e di settori affini, esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere.
Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le associazioni, le fondazioni e altri enti di natura privata.

Prestazione

Si deve trattare di prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo indicati in tabella. 

Limiti di reddito netto nell’anno civile
Con un solo utilizzatore Con più utilizzatori
Prestatore € 2.500 complessivi (1) € 5.000 complessivi
Con un solo prestatore Con più prestatori
Utilizzatore € 2.500 complessivi (1) € 5.000 complessivi (2)
(1) In caso di superamento, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

(2) Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, i compensi corrisposti a: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o l’università; disoccupati; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

La durata massima della prestazione nell’arco dello stesso anno civile è pari a 280 ore. In caso di superamento, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Compenso

La misura minima oraria del compenso netto è pari a € 9,00 nette.
L’importo del compenso giornaliero deve essere almeno pari alla misura minima di € 36,00 nette, fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, anche se la durata effettiva della prestazione lavorativa è inferiore a 4 ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto del minimo di € 9,00 orari.

I compensi, che vengono corrisposti dall’INPS al prestatore:
– sono esenti da imposizione fiscale;

– non incidono sul suo stato di disoccupato;

– sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Contributi e premi

Il prestatore di lavoro ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/95), e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/65).
I contributi da versare alla Gestione separata, in misura pari al 33% del compenso, sono interamente a carico dell’utilizzatore.

Lo stesso vale per i premi INAIL, che ammontano al 3,5% del compenso.
Pertanto, sul compenso minimo orario di € 9 netti l’onere INPS è pari a € 2,97; quello INAIL € 0,32. Ad essi si aggiunge un onere di gestione pari all’1%, per un costo totale lordo orario di € 12,375.

L’accreditamento viene effettuato dall’INPS, anche per la parte a favore dell’INAIL.

Procedura

Per accedere alle prestazioni di lavoro occasionali, utilizzatori e prestatori effettuano la registrazione, anche tramite un intermediario (L. 12/79), all’interno di un’apposita «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
Per attivare il contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni.
Almeno entro un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore deve trasmettere, attraverso la piattaforma informatica o tramite i servizi di contact center dell’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:

– dati anagrafici e identificativi del prestatore;

– IBAN del conto corrente sul quale l’INPS provvederà al versamento dei compensi (il conto corrente deve essere intestato o cointestato al prestatore);

– luogo di svolgimento della prestazione;

– oggetto della prestazione;

– data e ora di inizio e di termine della prestazione;

– compenso pattuito per la prestazione, in misura almeno pari a € 36,00, per prestazioni di durata fino a 4 ore continuative nell’arco della giornata.

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione con SMS o messaggio di posta elettronica.

L’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo con:

– accredito su conto corrente bancario (risultante sull’anagrafica del prestatore); oppure in mancanza della registrazione del conto corrente bancario;

– bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico sono a carico del prestatore(€ 2,60).

1) Se la prestazione non ha luogo, l’utilizzatore provvede – entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione – alla revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS attraverso la piattaforma o il contact center INPS.
In mancanza di revoca, l’INPS provvede comunque al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi e dei premi.

2) Attraverso la piattaforma, l’INPS provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Settore agricolo

Le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazioni occasionali impiegando esclusivamente alcune categorie di lavoratori che in ogni caso non devono essere stati iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che siano:

–    titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

–    studenti con meno di 25 anni di età;

–    persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ovvero che abbiano presentato all’ANPAL la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);

–    percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o SIA ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Compenso
Nel settore agricolo il compenso minimo è determinato in base all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Anche in tal caso l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.
La durata della prestazione può essere riferita solo a un arco temporale non superiore a tre giorni.

Libretto Famiglia

Il libretto famiglia è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa.

Le attività lavorative svolte tramite il “Libretto Famiglia”, quindi a favore dell’utilizzatore “persona fisica”, sono limitate a:

–    lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

–    assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

–     insegnamento privato supplementare.

Compenso

L’INPS chiarisce che il valore dei titoli di pagamento contenuti nel Libretto Famiglia, indicato in “10 euro” dal D.L. n. 50/2017, deve intendersi quale valore nominale, comprensivo delle quote assicurative, previdenziali e di gestione del servizio. Pertanto, il valore di ogni singolo titolo di pagamento di 10 euro è così suddiviso:

–    8,00 euro: compenso netto a favore del prestatore; 1,65 euro contribuzione IVS alla Gestione Separata; 0,25 euro: premio assicurativo INAIL; 0,10 euro: finanziamento degli oneri di gestione.

Considerando che il singolo titolo di pagamento nel Libretto Famiglia può essere utilizzato per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora, il chiarimento apportato dall’INPS comporta che il ompenso minimo orario netto spettante al lavoratore per le prestazioni svolte nell’ambito del Libretto Famiglia corrisponde a 8 euro.

Procedura

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il contact center, deve comunicare all’Istituto:

–     i dati identificativi del prestatore;

–     il luogo di svolgimento della prestazione;

–    il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;

–    la durata della prestazione;

–    l’ambito di svolgimento della prestazione;

–    le altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito mediante la piattaforma telematica INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
L’utilizzatore deve anche dichiarare, all’atto dell’effettuazione della comunicazione, se il prestatore di lavoro rientra in una delle categorie “particolari” di prestatori, cioè i pensionati, i giovani studenti, i disoccupati o i percettori di ammortizzatori sociali (si veda in precedenza).

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o SMS e MyINPS, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

In attesa di disporre di ulteriori comunicazioni sulla materia, i nostri uffici restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento.