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Ministero del Turismo: 39 milioni di euro a sostegno di Tour Operator e  Agenzie di Viaggio.

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Il 25 Luglio il Ministero del Turismo ha pubblicato il Decreto protocollo n. 0012331/23 del 28/06/2023 che dà attuazione all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per la ripartizione e assegnazione di 39 milioni di euro a sostegno di Tour Operator e  Agenzie di Viaggio.

I beneficiari

I soggetti beneficiari sono le imprese che svolgono attività di agenzia di viaggio primaria o prevalente con codice ateco 79.1 – 79.11 – 79.12, iscritte nel Registro delle imprese e risultano in stato “attivo”.

I requisiti – art. 2

  1. Avere sede in Italia
  2. Non avere procedure concorsuali in corso
  3. Essere in regola con la polizza RC Professionale e il Fondo Insolvenza e Fallimento per tutte le annualità dal 2019 al 2023;
  4. Non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 c. 2 Dl 231/2001
  5. Essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa
  6. Aver subito una diminuzione del fatturato 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato 2019;
  7. le imprese costituite o autorizzate all’esercizio dell’attività dal 1/1/2020 (alla data di conversione del DL n. 4/2020) debbono essere in possesso di polizza RC Professionale per tutte le annualità dalla costituzione fino al 2023

Determinazione del contributo – art. 3

Nell’art. 3 del Decreto vengono dettati i criteri e le modalità di determinazione del contributo spettante (differenza tra fatturato 1° gennaio – 31 dicembre 2019 e fatturato del corrispondente periodo relativo all’esercizio 2021) e vengono indicati due diverse modalità di calcolo, a seconda che si tratti di attività di intermediazione o di organizzazione.

Il Fatturato annuo come deve essere calcolato

Fatture ordinarie – la somma di tutti gli imponibili tranne le fatture emesse ai sensi art. 15 e art. 2. Corrispettivi – Corrispettivi incassati nel 2019 e nel 2021 al netto dell’IVA. Fatture 74/ter : totale delle fatture emesse e di competenza dell’anno.

art. 3 c. 4 – Il totale del fatturato di cui alle lettere a) e b) deve essere considerato al netto delle note di credito.

art. 3 c. 5 – Il 50% del contributo richiesto verrà erogato entro 30 giorni dall’ultimo termine previsto per la presentazione delle domande nei limiti della capienza disponibile nell’ambito del regime «de minimis» Il saldo verrà erogato previo esito positivo dei controlli previsti.

art. 3 c. 6 – 7 – Alle imprese che si sono costituite o sono state autorizzate dopo il 1° gennaio 2020 verrà riconosciuto  l’ammontare di euro 1,500,00. Qualora i contributi calcolati secondo le regole di cui al comma 1 e 2 risultassero inferiori ad euro 1.500,00 il contributo sarà comunque pari a tale soglia minima, nel limite delle risorse disponibili.

art. 3 c. 10 – 11 – L’erogazione dei contributi è subordinata al rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Presentazione domande

Le istanze potranno essere presentate sulla Piattaforma del Ministero del Turismo, dalle ore 12:00 del giorno 8 agosto 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 22 settembre 2023.

Per informazioni e assistenza tecnica:

Giualiana Fusi: 0577.248854 – gfusi@confcommercio.siena.it

Luisella Bartali: 0577.248864 – lbartali@confcommercio.siena.it

MINISTERO DEL TURISMO – DISPOSIZIONI APPLICATIVE SOSTEGNO A TOUR OPERATOR E AGENZIE DI VIAGGIO