
Obbligo per gli amministratori di comunicare la PEC al Registro delle Imprese. Chiarimenti.
Tipo di obbligo: iscrizione del domicilio digitale (PEC) diverso da quello della società entro il 31/12/2025 per le società di capitali iscritte entro il 31/10/2025 (per quelle costituite successivamente entra già in vigore il nuovo adempimento in fase di iscrizione.
SOCIETA’ INTERESSATE
✅ Società di capitali (srl, spa, sapa), anche in forma consortile e società cooperative.
TIPOLOGIA IMPRESE ESCLUSE
DITTE INDIVIDUALI (che già dovrebbero avere la pec) e SOCIETA’ DI PERSONE (questa la novità intervenuta con D.L. 159/2025)
Sono escluse anche le Associazioni di studi professionali (se in forma di società di capitali invece rientrano nell’obbligo)
SOGGETTI, DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
✅ Amministratore unico;
✅ Amministratore/ consigliere delegato (o in sua assenza Presidente del CDA).
NON SONO OBBLIGATI
✅ I liquidatori;
✅ Gli amministratori se sono massimo 2 e quindi vi è assenza del Consiglio di Amministrazione.
DIRITTI E BOLLI
✅ Se la comunicazione riguarda solo il domicilio digitale, comunicazione o variazione, senza altre comunicazioni : le pratiche sono esenti da diritti e bolli camerali;
✅ Se sono accorpate ad altre comunicazioni, diritti e bolli sono quelli attinenti alla pratica in questione;
✅ Le comunicazioni o variazioni di domicilio digitale per soggetti non obbligati (di cui sopra) sono considerate pratiche volontarie a tutti gli effetti e quindi sottoposte a obbligo di pagamento di diritti e bolli camerali.
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