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Pubblicazione aiuti di Stato entro il 30 Giugno 2022. Proroga della disciplina sanzionatoria.

Scritto da: Confcommercio Siena Commenti disabilitati su Pubblicazione aiuti di Stato entro il 30 Giugno 2022. Proroga della disciplina sanzionatoria.

Si ricorda che ENTRO IL 30 GIUGNO di ogni anno i titolari di partita IVA che esercitano attività di impresa sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet aziendale l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti nell’anno precedente; (in mancanza di sito internet aziendale la pubblicazione dovrà avvenire sui portali online della associazioni di categoria di appartenenza);

Inoltre si infroma che con riguardo alla Pubblicazione degli Aiuti di Stato è stata stabilita una DOPPIA PROROGA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA nella legge di conversione del “decreto Milleproroghe 2022”. Il testo approvato definitivamente in Senato il 24 febbraio 2022 interviene su un adempimento che ha caratterizzato il calendario di chiusura dello scorso anno, rinviando la decorrenza delle sanzioni in caso di mancata pubblicazione degli aiuti pubblici.

  1. Le imprese che nel corso del 2020 hanno percepito aiuti pubblici ma non hanno ancora provveduto al rispetto degli obblighi di trasparenza potranno ottemperare a tale obbligo entro il 1° LUGLIO 2022.
  2. La proroga riguarda però anche agli obblighi di trasparenza relativi agli aiuti di Stato riconosciuti nel 2021 e che dovranno essere pubblicati nel 2022. L’articolo 3-septies, introdotto sempre in sede di conversione, dispone il rinvio della decorrenza al 1° GENNAIO 2023.

Si ricorda che in caso di omissione, la sanzione applicata è pari all’1 per cento degli importi ricevuti, con un minimo di 2000, alla quale si aggiunge la sanzione accessoria che impone l’obbligo di pubblicazione.

In caso di mancato versamento della sanzione e pubblicazione entro 90 giorni dalla constatazione, è invece richiesta la restituzione integrale delle somme percepite.

Soggette all’obbligo di pubblicità sono le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente da parte delle pubbliche amministrazioni.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto Crescita n. 34/2019, l’obbligo ricorre esclusivamente se l’importo degli aiuti di Stato percepiti nel periodo considerato sia superiore a  10.000.

In merito all’ambito soggettivo, l’obbligo si applica a tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, ossia società di capitali e di persone, ditte individuali, associazioni, Onlus e fondazioni, comprese le cooperative sociali.

Si specifica che per le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria la pubblicazione degli aiuti di Stato è effettuata in nota integrativa.

FONTE: https://www.informazionefiscale.it/Aiuti-di-Stato-proroga-obbligo-pubblicazione-sito-internet-sanzioni-2021-2022