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Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: adeguamento al regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e sui rifiuti di batterie.

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Si segnala che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 marzo 2026 il Decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE”.

Il provvedimento è entrato in vigore il 7 marzo 2026.

Il decreto disciplina le batterie oggetto del regolamento europeo e introduce una nuova classificazione:
✅ Batterie portatili;
✅ Batterie per avviamento, illuminazione e accensione (SLI);
✅ Batterie per mobilità leggera (LMT);
✅ Batterie per veicoli elettrici;
✅ Batterie industriali.

Le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione o messe in servizio solo se conformi al regolamento, con marcatura CE visibile, leggibile e indelebile sulla batteria o, ove non possibile, sull’imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento.

Il provvedimento stabilisce obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili pari al 63% entro il 31 dicembre 2027 e al 73% entro il 31 dicembre 2030, nonché obiettivi per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri (LMT) pari al 51% entro il 31 dicembre 2028 e al 61% entro il 31 dicembre 2031.

Sono state introdotte semplificazioni per le batterie portatili, prevedendo che i punti di raccolta siano esentati dagli obblighi autorizzativi del Testo Unico Ambientale, dall’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dalla tenuta dei registri di carico e scarico, dalla comunicazione MUD e dall’obbligo di iscrizione al portale RENTRI. Il trasporto verso centri di stoccaggio o impianti non richiede più il FIR, essendo sufficiente un Documento di Trasporto (DDT) con informazioni essenziali (luogo di produzione, categoria, quantitativo, destinazione).

Per accedere al regime agevolato, i distributori devono sottoscrivere contratti con produttori o sistemi collettivi o aderire agli accordi del Centro di Coordinamento Batterie, che gestisce un portale per il censimento dei punti di raccolta e garantisce la tracciabilità tramite DDT.

Per le altre categorie di batterie (SLI, LMT, veicoli elettrici, industriali) non sono previste modalità semplificate.

Il decreto istituisce, inoltre, il Registro dei produttori di batterie, al quale devono iscriversi i soggetti che immettono per la prima volta batterie sul mercato nazionale. Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori è ridenominato Centro di Coordinamento Batterie, con compiti di coordinamento e monitoraggio della raccolta e della gestione dei rifiuti sul territorio nazionale.

Sono previste, infine, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni.